Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, col quale e' data piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:
[8]1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma 6 aprile 1922;
[9]2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;
[10]3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, il 6 gennaio 1928 - Anno VI
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Mussolini - Volpi - Ciano.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 22 agosto 1928 al 9 maggio 2025
