Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 5 del decreto-legge, comma 1°, dopo le parole: « del presente decreto» sono soppresse le altre: «e quelle che saranno comunque emanate in dipendenza ed in applicazione di esso» e dopo le parole: «con l'ammenda fino a lire diecimila», sono aggiunte le altre: «e puo' essere inoltre applicata la confisca della merce ai sensi dell'art. 240 del Codice penale».
[10]Allo stesso articolo, dopo il comma 1°, e' aggiunto il seguente;
[11]«Nei casi piu' gravi di violazione delle norme dell'art. 4, la pena dell'arresto puo' essere applicata congiuntamente a quella dell'ammenda».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 25 novembre 1940-XIX
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - TASSINARI
[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
