[1]Entrata in vigore

[2](1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. (2) L'Accordo sara' valido per un periodo di cinque anni e sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza. (3) Le coproduzioni che sono state approvate dalle competenti Autorita' e che siano in lavorazione al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue condizioni continueranno ad applicarsi per la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate. (4) Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare d'Ungheria firmato il 21 gennaio 1982 ed entrato in vigore il 2 novembre 1984.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018. 67 parole tolte, 164 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Risoluzione delle controversie

tolto: Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro. Fatto a Roma, il 23 ottobre 2008, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, portoghese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo redatto in lingua inglese.

tolto: Parte di provvedimento in formato graficoaggiunto: Entrata in vigore

aggiunto: (1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. (2) L'Accordo sara' valido per un periodo di cinque anni e sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza. (3) Le coproduzioni che sono state approvate dalle competenti Autorita' e che siano in lavorazione al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue condizioni continueranno ad applicarsi per la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate. (4) Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare d'Ungheria firmato il 21 gennaio 1982 ed entrato in vigore il 2 novembre 1984.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art21 · fonte del testo

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