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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001 · Legge 30 giugno 2004, n. 177
- Aggiornato al
- 20 luglio 2004
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ALLEGATO ACCORDO TRA iL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3nazionale e clausola della nazione piu' favorita Le due Parti Contraenti, nel proprio…
- Art. 4per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti che subiscano…
- Art. 5o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto…
- Art. 6di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati…
- Art. 9di controversie tra investitori e parti contraenti Le controversie che dovessero…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti Le controversie che dovessero insorgere tra le…
- Art. 11fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente…
- Art. 12di disposizioni vane 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima…
- Art. 14e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data…
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