Art. 23
[1]L'Articolo 32 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:
[2]1 Nella frase di apertura vengono cancellate le parole "ed il Comitato esecutivo".
[3]2 Al punto (b) vengono cancellate le parole "ed il Comitato Esecutivo".
Testo vigente dal 18 giugno 1999
