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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali, con la seguente modificazione:
[8]All'art. 1, lettera f), n. 3, dopo le parole: «e negli articoli 860 e 861», sono aggiunte le altre: «secondo capoverso e seguenti».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 28 dicembre 1931 - Anno X
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Gazzera - Sirianni - Balbo - Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1932 al 16 dicembre 2009
