Le disposizioni del presente Accordo relative al trattamento della nazione piu' favorita non si applicheranno:

  • 1)ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle due Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;
  • 2)ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Citta' del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia e alla Somalia;
  • 3)ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtu' della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;
  • 4)ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti in rapporto alla sua partecipazione ad una comunita' istituita fra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione del commercio e dei servizi, o per provvedere alla loro sicurezza.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art4 · fonte del testo

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