[1]Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale di pagamento e di cooperazione economica e tecnica e scambio di Note. (Kabul, 10 dicembre 1960).

[2]ACCORDO COMMERCIALE DI PAGAMENTO E DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA TRA L'ITALIA E L'AFGHANISTAN

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Afghanistan, considerando e confermando i rispettivi sentimenti di amicizia cui si informano tradizionalmente i rapporti tra i due Paesi, animati dal desiderio - al fine di rendere tali rapporti sempre piu' operanti, nello spirito dell'Accordo concluso tra le due Parti il 15 giugno 1938 - di facilitare e sviluppare tra di essi le relazioni commerciali e di dare il massimo impulso alla cooperazione economica e tecnica, sulla base dei reciproci interessi, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1

[5]Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare per quanto in loro potere lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi agevolando, tra l'altro, nei limiti dei rispettivi regolamenti, una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilita' di esportazione e di importazione e l'attivita' che i singoli operatori, sia enti che privati, italiani e afghani svolgono in relazione alle esportazioni ed importazioni tra i due Paesi delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori. A tal fine le due Parti contraenti si impegnano in particolare ad accordare ogni facilitazione possibile sia all'esportazione che alla importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori - in particolare per quanto concerne le merci che facciano eventualmente oggetto di vendita od acquisto da parte di Enti statali o comunque sottoposti allo Stato o da esso controllati - in conformita' delle leggi e regolamenti in vigore in ciascuno dei due Stati.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari