[1]ALLEGATO

[2]Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti.

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

[4]Considerate le strette reciproche relazioni tra i due Stati; Desiderosi di facilitare l'uso degli atti rilasciati nei rispettivi Stati; Hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine ed hanno nominato loro Plenipotenziari:

[5]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il Signor Prof. dott. Adolfo MARESCA, inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario, Capo del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri,

[6]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA i Signori Rolf LAHR, Ambasciatore in Roma, e Dott. Erwin SAAGE, Direttore Ministeriale al Ministero Federale di Giustizia. I Plenipotenziari, dopo essersi comunicati i rispettivi Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[7]Articolo 1.

[8]1. Gli atti e documenti pubblici rilasciati in uno degli Stati contraenti e muniti del sigillo o timbro ufficiale possono essere usati nell'altro Stato contraente senza necessita' di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna o di altra formalita' equivalente. 2. Atti e documenti pubblici, ai sensi del primo comma, sono considerati soltanto:

  • 1)Gli atti e documenti di un'autorita' giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere ed anche da un Rechtspfleger;
  • 2)Gli atti e documenti di un'autorita' amministrativa;
  • 3)Gli atti e documenti rilasciati da enti pubblici, se tali atti, secondo l'ordinamento giuridico nazionale, sono considerati pubblici;
  • 4)Gli atti e documenti notarili;
  • 5)Gli atti di un ufficiale giudiziario;
  • 6)Gli atti di protesto di cambiali o di assegni anche se formati da un segretario comunale italiano o da un ufficiale postale tedesco, o da altra persona competente secondo l'ordinamento giuridico nazionale. 3. Le disposizioni del comma 1° si applicano anche agli atti o documenti rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari di uno degli Stati contraenti, indipendentemente dal fatto che la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare abbia la sua sede nell'altro Stato contraente o in un terzo Stato. 4. Tra le autorita' giudiziarie ed amministrative enumerate nel 2° comma e' compreso il Pubblico Ministero di entrambi gli Stati contraenti ed il Rappresentante tedesco dell'interesse pubblico (Vertreter des offentlichen Interesses).

Testo vigente dal 11 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;176~art1 · fonte del testo

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