• 1)Le istanze presentate presso istituti assicuratori o altri uffici competenti di uno Stato contraente valgono anche quali istanze presentate presso istituti assicuratori od altri uffici competenti dell'altro Stato contraente.
  • 2)I ricorsi, che debbono essere presentati entro un prescritto periodo di tempo presso un ufficio competente a riceverli di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come presentati in termine utile se sono presentati entro tale termine presso un corrispondente ufficio dell'altro Stato. In tal caso tale ufficio deve immediatamente inoltrare il ricorso all'ufficio competente. Se l'ufficio, presso il quale e', presentato il ricorso, non conosce l'ufficio competente, l'inoltro puo' aver luogo tramite le autorita' amministrative supreme dei due Stati contraenti.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art14 · fonte del testo

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