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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961
Legge 3 dicembre 1962, n. 1759
- Aggiornato al
- 10 gennaio 1963
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali. (Buenos Aires, 12…
- Art. 2I cittadini italiani nella Repubblica Argentina, ed i cittadini argentini nella…
- Art. 3In deroga al principio dell'articolo 2 sono stabilite le seguenti eccezioni: a) il…
- Art. 4I cittadini italiani ed argentini, che possono far valere in uno dei due Stati contraenti…
- Art. 5In caso di invalidita', vecchiaia e morte di un cittadino italiano o argentino che sia…
- Art. 6Le prestazioni che un assicurato previsto all'articolo 5 della presente Convenzione o i…
- Art. 7Se le prestazioni da concedere dagli enti assicuratori di entrambi gli Stati non…
- Art. 8L'interessato ha facolta' di rinunciare ai benefici previsti negli articoli 5 e 6. In tal…
- Art. 9Gli Istituti assicuratori dei due Stati contraenti, tenuti a concedere prestazioni in…
- Art. 10Gli istituti e le autorita' competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati…
- Art. 11Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte previste dalle legislazioni di uno dei due…
- Art. 12Gli istituti, le autorita' ed i tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due…
- Art. 13Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti sono autorizzate, senza…
- Art. 14Le istanze presentate presso istituti assicuratori o altri uffici competenti di uno Stato…
- Art. 15Le istanze che sono indirizzate agli istituti, alle autorita' od ai tribunali competenti…
- Art. 16Le autorita' amministrative supreme dei due Stati contraenti concorderanno direttamente…
- Art. 17Le controversie fra le due Parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione…
- Art. 18Ai sensi della presente Convenzione si intendono per autorita' amministrative supreme…
- Art. 19Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono…
- Art. 20La presente Convenzione e' conclusa per la durata di tre anni a partire dalla data della…
- Art. 21La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati…
