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[1]L'art. 5 del R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 370, viene modificato come appresso:
[2]«Le opere indicate nell'art. 3 e per le quali lo Stato dovra' corrispondere l'annualita' di L. 127.542, dovranno essere consegnate gratuitamente dalla Societa' concessionaria allo Stato, al termine della concessione, in buone condizioni di manutenzione».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 8 dicembre 1932 - Anno XI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Ciano - Jung
[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
