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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche, con la seguente modificazione:
[8]All'art. 5 e' sostituito il seguente:
[9]«Art. 5. - Entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le Amministrazioni statali, autarchiche e parastatali, presso le quali sia istituito un ufficio di statistica, dovranno provvedere alla sistemazione della direzione del servizio statistico, in conformita' delle nuove disposizioni.
[10]«In attesa che le disposizioni stesse abbiano completa applicazione, gli enti tenuti alla osservanza delle medesime potranno affidare incarichi a persone fornite di titoli per l'ammissione agli esami di abilitazione».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1930 Anno IX
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Mussolini - Mosconi - Giuliano.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
