Art. 20 (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura)
[1]Accordi-controversie
[2]Le parti del contratto possono concordare le condizioni alle quali fanno valere o rinunciano a far valere i propri diritti ad un risarcimento danni nei confronti dell'altra parte del contratto.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
