[1]Articolo XVII

[2]1. Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione domanda di adesione al programma. 2. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce alla unanimita' sulla ricevibilita' della domanda che e' poi, in caso positivo sottoposta al Consiglio, il quale decide alla unanimita'. Il Consiglio direttivo del programma determina all'unanimita' le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artxvii · fonte del testo

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