Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 14, 13, 14, 13, 14, XVI e 12 degli accordi stessi.
Testo vigente dal 9 giugno 1975
