Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1931-32, nonche' provvedimenti vari di carattere finanziario; e sono convalidati i Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709, e 27 giugno 1932, n. 808, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo esercizio finanziario 1931-32.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 15 dicembre 1932 - Anno XI
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - Jung
[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
