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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 7 maggio 1931, n. 684, e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, con la seguente modificazione: Dopo l'art. 1 del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1002, e' aggiunto il seguente articolo 1-bis:
[7]Art. 1-bis.
[8]Il contributo di cui al 3° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, e' elevato al 2.50 per cento, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo stesso. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 dicembre 1931 - Anno X
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Mussolini - Di Crollanza - Mosconi - Rocco - Acerbo.
[11]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009
