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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 · Legge 1 ottobre 2012, n. 172
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- Aggiornato al
- 8 ottobre 2012
- Articoli
- 50
- Versioni storiche
- 60
- Art. 1Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n° 201 Convenzione del Consiglio d'Europa per…
- Art. 2- Principio di non discriminazione L'applicazione della presente Convenzione ad opera…
- Art. 3- Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a. il termine "bambino" indica ogni…
- Art. 4- Principi Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a…
- Art. 5- Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con…
- Art. 6- Istruzione dei bambini Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro…
- Art. 7- Programmi o misure di intervento preventivo Le Parti vigileranno affinche' persone che…
- Art. 8- Misure nei confronti del pubblico 1. Le Parti promuoveranno o condurranno campagne di…
- Art. 9- Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della societa' civile 1…
- Art. 10- Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione 1. Le Parti adotteranno le misure…
- Art. 11- Principi 1. Le Parti adotteranno programmi sociali efficaci e creeranno strutture…
- Art. 12- Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abusi sessuali 1. Le Parti adotteranno le…
- Art. 13- Servizi di assistenza Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro…
- Art. 14- Assistenza alle vittime 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di…
- Art. 15- Principi generali 1. Le Parti prevederanno, in conformita' alla propria legislazione…
- Art. 16- Destinatari dei programmi e delle misure di intervento 1. Le Parti provvederanno, in…
- Art. 17- Informazione e consenso 1. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria…
- Art. 18- Abusi sessuali 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro…
- Art. 19- Reati relativi alla prostituzione infantile 1. Le Parti adotteranno le necessarie…
- Art. 20- Reati relativi alla pornografia infantile 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure…
- Art. 21- Reati relativi alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici 1. Le Parti…
- Art. 22- Corruzione di bambini Le Parti adotteranno le misure necessarie legislative o di altro…
- Art. 23- Adescamento di bambini a scopi sessuali Le Parti adotteranno le necessarie misure…
- Art. 24- Favoreggiamento e tentativo 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie…
- Art. 25- Giurisdizione 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di…
- Art. 26- Responsabilita' delle persone giuridiche 1. Ciascuna Parte adottera' le necessarie…
- Art. 27- Sanzioni e provvedimenti 1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti…
- Art. 28- Circostanze aggravanti Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o…
- Art. 29- Precedenti condanne Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di…
- Art. 30- Principi 1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro…
- Art. 31- Provvedimenti generali di protezione 1. Ciascuna Parte adottera' i necessari…
- Art. 32- Avvio dei procedimenti Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o…
- Art. 33- Prescrizione Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro…
- Art. 34- Indagini 1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti affinche' le persone, le…
- Art. 35- Colloqui con il bambino 1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti…
- Art. 36- Procedimenti giudiziari 1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti…
- Art. 37- Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali 1…
- Art. 38- Principi generali e misure di cooperazione internazionale 1. Le Parti coopereranno in…
- Art. 39- Comitato delle Parti 1. Il Comitato delle Parti e' composto dai rappresentanti delle…
- Art. 40- Altri rappresentanti 1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario…
- Art. 41- Funzioni del Comitato delle Parti 1. Il Comitato delle Parti e' incaricato di vigilare…
- Art. 42- Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino e suo…
- Art. 43- Relazioni con altri strumenti internazionali 1. La presente Convenzione non incide sui…
- Art. 44- Emendamenti 1. Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte dovra'…
- Art. 45- Firma ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati…
- Art. 46- Adesione alla Convenzione 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il…
- Art. 47- Applicazione territoriale 1. Tutti gli Stati aderenti o la Comunita' Europea possono…
- Art. 48- Riserve Non e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 49- Denuncia 1. Ognuna delle Parti ha facolta', in qualsiasi momento, di denunciare la…
- Art. 50- Notifica Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri…
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