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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994 · Legge 12 marzo 1996, n. 172
- Aggiornato al
- 30 marzo 1996
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL…
- Art. 2e Protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio…
- Art. 4per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti…
- Art. 5o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto…
- Art. 6di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8' dei trasferimenti 1. I trasferimenti in cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno…
- Art. 9di controversie tra investitori e parti contraenti 1. Le controversie che dovessero…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra…
- Art. 11fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente…
- Art. 12di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti…
- Art. 14e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data…
Altre partizioni dell’atto
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