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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilita' per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pieta' di prima categoria, a garanzia di prestiti, con la seguente modificazione:
[8]All'art. 2, dopo le parole: «ad istituti autorizzati a riceverle» sono aggiunte le altre: «nonche' all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Acerbo - De Francisci - Jung
[13]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1933 al 22 dicembre 2008
