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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina, con la seguente aggiunta: «Art. 3-bis. - E' data facolta' al Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica, di emanare le norme esecutive occorrenti». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 dicembre 1931 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - Gazzera - Sirianni - Balbo.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009
