[1]Obbligo di Fornire Informazioni

[2]1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato. 3. Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni condanna nei confronti di uno dei loro cittadini per la quale e' consentito il trasferimento in conformita' al presente Trattato.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art5 · fonte del testo

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