[1]Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

[2]1 Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette:

  • a)informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
  • b)informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciute;
  • c)una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
  • d)informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione;
  • e)informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
  • f)copia della sentenza definitiva di condanna;
  • g)copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
  • h)se opportuno, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
  • i)la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il consenso al proprio trasferimento in conformita' alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato;
  • j)la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
  • k)qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
  • a)una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata e' cittadino dello Stato di Esecuzione;
  • b)una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
  • c)una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;
  • d)la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna;
  • e)qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione. 4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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