della scienza e della tecnologia 1. E' istituito un Comitato della scienza e della tecnologia quale organo sussidiario della Conferenza delle Parti al fine di fornire a quest'ultima informazioni e pareri sulle questioni tecnologiche relative alla lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccita'. Il Comitato si riunisce in occasione delle sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti. E' un organo pluridisciplinare aperto alla partecipazione di tutte le Parti. E' composto di rappresentanti dei governi che fanno autorita' nel loro ambito di competenza. La Conferenza delle Parti stabilisce il mandato del Comitato in occasione della sua prima sessione. 2. La Conferenza delle Parti allestisce e tiene aggiornato uno schedario di esperti indipendenti in possesso di conoscenze specializzate e di un'esperienza negli ambiti interessati. Tale schedario e' allestito a partire dalle candidature presentate per scritto dalle Parti, tenuto conto della necessita' di un approccio pluridisciplinare e di un'ampia rappresentanza geografica. 3. La Conferenza delle Parti puo', a seconda dei bisogni, nominare gruppi speciali per fornire informazioni e pareri, per il tramite del Comitato, su questioni particolari concernenti lo stato delle conoscenze negli ambiti della scienza e della tecnologia che hanno un nesso con la lotta contro la desertificazione e con l'attenuazione degli effetti della siccita'. Questi gruppi sono composti di esperti scelti tra coloro il cui nome figura nello schedario, tenuto conto della necessita' di un approccio pluridisciplinare e di un'ampia rappresentanza geografica. Questi esperti hanno una formazione scientifica ed un'esperienza pratica e saranno nominati dalla Conferenza delle Parti su raccomandazione del Comitato. La Conferenza delle Parti stabilisce il mandato e le modalita' di funzionamento di tali gruppi.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art24 · fonte del testo

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