1. Entro la fine di un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, la Croazia puo' chiedere di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno. Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale puo' chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Croazia. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere. 3. Le misure autorizzate ai sensi del presente articolo possono comportare deroghe alle norme del TUE, del TFUE e del presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi di tale salvaguardia. E' accordata la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art37 · fonte del testo

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