1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di tali comitati, gruppi, agenzie o altri enti. Il mandato dei membri di nuova nomina scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. La composizione dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni con un numero di membri che e' fisso a prescindere dal numero di Stati membri e' integralmente rinnovata al momento dell'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro dodici mesi dall'adesione.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art26 · fonte del testo

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