1. Un cittadino della Croazia e' nominato membro della Commissione a decorrere dalla data dell'adesione fino al 31 ottobre 2014. Il nuovo membro della Commissione e' nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e secondo i criteri enunciati all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, TUE. 2. Il mandato del membro nominato conformemente al paragrafo 1 scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art21 · fonte del testo

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