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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 · Legge 19 gennaio 1998, n. 17
- Aggiornato al
- 10 febbraio 1998
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2' della Convenzione di Chicago Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle…
- Art. 3di diritti 1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente i…
- Art. 4ed autorizzazione delle linee aeree 1. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' diritto a…
- Art. 5o sospensione dei diritti 1. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di revocare…
- Art. 6dai dazi doganali e da altre imposte 1. Gli aeromobili utilizzati nei servizi aerei…
- Art. 7che regolano lo svolgimento dei servizi concordati 1. Dovra' essere garantita pari ed…
- Art. 8Ai fini dei commi seguenti, il termine "tariffa" va inteso come il prezzo da pagare per…
- Art. 9e Regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti…
- Art. 10di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilita', i certificati di idoneita' e…
- Art. 11di una compagnia aerea 1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscera' reciprocamente il…
- Art. 12aeronautica 1. In conformita' ai diritti e agli obblighi previsti dal diritto…
- Art. 13e Trasferimento degli Utili 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce alla…
- Art. 14In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti…
- Art. 15delle controversie Nel caso in cui tra le Autorita' Aeronautiche dovesse sorgere un…
- Art. 16a Convenzioni multilaterali Nel caso che venga conclusa una Convenzione o un Accordo…
- Art. 17di dati statistici Le Autorita' Aeronautiche di una delle due Parti Contraenti dovranno…
- Art. 18presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile Il presente Accordo e tutti…
- Art. 19In qualsiasi momento ciascuna delle due Parti Contraenti potra' comunicare all'altra…
- Art. 20' Il presente Accordo restera' valido per un periodo iniziale di 5 (cinque) anni…
- Art. 21in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui ciascuna delle due…
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