[1]Risoluzione delle controversie

[2]1. Qualora fra le Parti insorga una controversia in merito all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo, una Parte presenta all'altra Parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. 2. Le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di associazione e degli altri organi competenti di cui agli articoli 461, 465 e 466 del presente accordo per pervenire nel piu' breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile. 3. Le Parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. 4. La controversia, finche' non sia stata risolta, e' discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 476, paragrafo 3, del presente accordo o quando dichiara che la controversia si e' conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente di cui agli articoli 461, 465, e 466 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto. 5. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art477 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari