[1]Lotta alla criminalita' e alla corruzione

[2]1. Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o di altro tipo. 2. La cooperazione riguarda, tra l'altro:

  • a)il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi da fuoco e di droghe illecite;
  • b)il traffico di merci;
  • c)i reati economici, compresi quelli fiscali;
  • d)la corruzione, sia nel settore privato sia in quello pubblico;
  • e)la falsificazione di documenti;
  • f)la criminalita' informatica. 3. Le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale di settore, compresa la cooperazione cui partecipa Europol. Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione per quanto concerne tra l'altro:
  • a)lo scambio delle migliori pratiche, anche in materia di tecniche investigative e di ricerca dei reati;
  • b)lo scambio di informazioni nel rispetto delle norme applicabili;
  • c)lo sviluppo di capacita', compresi la formazione e - se del caso - gli scambi di personale;
  • d)le questioni inerenti alla protezione dei testimoni e delle vittime. 4. Le Parti sono impegnate ad attuare efficacemente la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale del 2000 e i suoi tre protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e gli altri strumenti internazionali pertinenti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art22 · fonte del testo

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