[1]Autorizzazione a fornire servizi di comunicazione elettronica

[2]1. Le Parti dispongono che la fornitura dei servizi sia autorizzata, per quanto possibile, sulla base di una mera notifica e/o registrazione. 2. Le Parti dispongono che possa essere prescritta una licenza o un'autorizzazione per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prescritta una licenza, le Parti provvedono affinche':

  • a)tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza siano resi pubblici;
  • b)i motivi del diniego del rilascio della licenza siano comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta;
  • c)il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi;
  • d)i diritti di licenza1 imposti dalle Parti per il rilascio di una licenza non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi imposti dalla presente lettera non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.

[3]------------ 1 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art117 · fonte del testo

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