[1]Non proliferazione delle armi di distruzione di massa

[2]1. Le Parti ritengono che la proliferazione, a livello di attori statali e non statali, delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituisca una delle piu' gravi minacce alla stabilita' e alla sicurezza internazionale. Convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori, rispettando pienamente e attuando a livello nazionale gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione, nonche' gli altri obblighi internazionali pertinenti. Le Parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori mediante:

  • a)l'adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena applicazione;
  • b)il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione, in modo da controllare efficacemente sia le esportazioni sia il transito delle merci collegate alle armi di distruzione di massa, anche attraverso il controllo dell'impiego finale dei beni e delle tecnologie a duplice uso e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 3. Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto stabilito.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art11 · fonte del testo

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