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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000 · Legge 18 giugno 2003, n. 169
- Aggiornato al
- 12 luglio 2003
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA…
- Art. 2Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica attraverso…
- Art. 3Le due Parti coopereranno nel settore universitario. In tale contesto la Parte italiana…
- Art. 4Le due Parti si impegnano a promuovere - attraverso lo scambio di documentazione e di…
- Art. 5Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche attraverso lo…
- Art. 6Ciascuna delle due Parti favorira' l'insegnamento delle lingua a della cultura dell'altra…
- Art. 7Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella…
- Art. 8Le due Parti, ciascuna nei limiti delle proprie disponibilita', offriranno borse di…
- Art. 9Le due Parti promuoveranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle…
- Art. 10Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in…
- Art. 11Le due Parti coopereranno nel settore degli Archivi e Biblioteche. In tale contesto la…
- Art. 12Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico attraverso lo scambio di…
- Art. 13Le due Parti si impegnano a collaborate al fine di impedire e reprimere il traffico…
- Art. 14Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello…
- Art. 15Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi…
- Art. 16Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta ai progetti lanciati nel quadro della…
- Art. 17Le due Parti incoraggeranno le attivita' culturali rivolte ad intensificare la lotta…
- Art. 18Le due Parti promuoverarmo la cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo…
- Art. 19La Parte italiana si impegna a fornire formazione ed assistenza nel campo della…
- Art. 20Per dare applicazioue al presente Accordo Interinale, le due Parti hanno deciso di…
- Art. 21Il presente Accordo Interinale sara' ratificato secondo le rispettive procedure nazionali…
- Art. 22Il presente Accordo Interinale avra' una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potra'…
- Art. 23La presente intesa potra' essere rivista al termine del primo biennio di applicazione in…
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