di fondi 1. Il Segretario esecutivo e' autorizzato ad investire a breve scadenza i fondi che non sono necessari per fare fronte a fabbisogni immediati. E' autorizzato ad investire a lungo termine le somme a credito dei fondi di deposito secondo le modalita' autorizzate dalla Commissione o dal Consiglio. Gli interessi prodotti dall'investimento di somme iscritte a credito nei fondi di deposito, sono accreditati su tali conti. 2. Il Segretario esecutivo rende conto periodicamente degli investimenti a breve ed a lungo termine alla Commissione o al Consiglio

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-finanziario-art11 · fonte del testo

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