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[1]Resta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali».

[2]Art. 2. - «Il compratore ha azione per la restituzione dell'eccedenza del prezzo eventualmente pagato, eccetto il caso che per il fatto abbia riportato condanna penale.

[3]L'azione si prescrive nel termine di sei mesi dalla data in cui l'autorita' ha fissato il prezzo».

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 13 novembre 1942-XXI

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]MUSSOLINI - VIDUSSONI - GRANDI

[8]Visto il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 30 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-11-13;1687~art1 · fonte del testo

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