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[1]per il grado di cavaliere........... n. 625 per il grado di uffiziale........... » 140 per il grado di commendatore......... » 56 per il grado di grande uffiziale....... » 25 per il grado di cavaliere di gran croce.... » 12
[2]Nel numero massimo delle pensioni per il grado di cavaliere non vanno comprese le pensioni spettanti ai reggimenti e reparti dell'arma di fanteria in virtu' dell'articolo 2 del R. decreto 28 novembre 1920, emanato in applicazione del precedente decreto 5 giugno 1920, col quale fu concessa la croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia all'arma di fanteria.
[3]Art. 2. - Venendo a morte un membro dell'Ordine militare di Savoia, l'assegno di cui egli era provveduto verra' corrisposto entro i limiti di numero fissati dall'articolo precedente alla vedova e ai figli minorenni, secondo le norme che regolano la riversibilita' dei soprassoldi annessi alle ricompense al valore.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 24 giugno 1923.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]A. Diaz - A. De Stefani- T. di Revel.
[8]Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Testo in vigore dal 9 agosto 1923 al 16 dicembre 2009
