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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e,delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, concernente proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti dl osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Calatafimi, addi' 29 novembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - DI RAVEL - TASSINARI
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 2 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
