Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1941-XIX, n. 426, contenente norme per la disciplina della produzione dei motocicli, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei motocarri, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 3 e' sostituito il seguente:
[10]« Art. 3. - Con l'entrata in vigore delle norme, di cui al precedente art. 1, i Circoli ferroviari d'ispezione provvederanno alla visita e prova dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini, allo scopo di accertare che rispondano alle norme stesse ed equiparando gli accertamenti alle prove ed esperimenti di revisione degli autoveicoli.
[11]« E' data facolta' al Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione competente, di emanare d'intesa col Ministro per la guerra e col Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra norme per la disciplina ed il coordinamento dell'attivita' produttiva delle fabbriche nazionali costruttrici di motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e motocarri, sia che costruiscano completamente detti autoveicoli, sia che costruiscano parti staccate di essi ».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 11 dicembre 1941-XX
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL - HOST VENTURI - RICCARDI
[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 28 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
