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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000 · Legge 18 giugno 2003, n. 164
- Aggiornato al
- 10 luglio 2003
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- 23
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- 27
- Art. 1Accordo ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 21 - Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni…
- Art. 3Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria…
- Art. 4Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla…
- Art. 5Amministrazioni doganali si assistono reciprocamente nei procedimenti che includono…
- Art. 6richiesta, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti…
- Art. 7quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni…
- Art. 8'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantiene una…
- Art. 9Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono…
- Art. 10Lo scambio di assistenza, prevista dal presente Accordo avviene direttamente tra le…
- Art. 11Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avvia le indagini relative a operazioni…
- Art. 12Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo…
- Art. 13Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce…
- Art. 14Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale…
- Art. 15Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza…
- Art. 16dati personali vengano scambiati in conformita' al presente Accordo, le Parti Contraenti…
- Art. 17L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di…
- Art. 18Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese…
- Art. 19Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i rispettivi funzionari incaricati…
- Art. 20presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi'…
- Art. 21presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione…
- Art. 22presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti…
- Art. 23richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del…
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