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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso obbligatorio dell'olio di olivo e di sansa, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
[10]«La concessione ai privati di licenze di importazione di olio di oliva dall'estero, sia per l'importazione definitiva che per l'importazione temporanea, puo' essere accordata dal Ministero degli scambi e valute, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni».
[11]Allo stesso articolo 1, ultimo comma, le parole: «chilogrammi 20» sono sostituite dalle altre: «chilogrammi 40».
[12]All'articolo 12, 2° comma, alle parole: «entro quindici giorni», sono sostituite le altre: «entro venti giorni».
[13]Allo stesso articolo 12, in fine del 2° comma, e' aggiunto il seguente periodo:
[14]«Qualora la consegna non venisse effettuata per causa della Sezione entro il termine predetto, l'acquirente s'intendera' sciolto dal suo impegno ed avra' diritto a ripetere l'importo versato per l'acquisto e le eventuali spese di trasporto».
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 5 febbraio 1940-XVIII
[17]VITTORIO EMANUELE
[18]Mussolini - Tassinari - Ciano - Di Revel - Grandi - Ricci - Riccardi
[19]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 3 aprile 1940 al 29 gennaio 1941
