e scambio di informazioni

  • 1)Ciascuna Parte s'impegna a comunicare all'Organizzazione:
  • a)una lista degli ispettori designati o degli organismi riconosciuti che sono autorizzati ad agire per conto di tale Parte ai fini della gestione degli affari concernenti il controllo dei sistemi anti-sporcizia, in conformita' alla presente Convenzione, ai fini della sua divulgazione alle Parti, che la sottoporranno alla conoscenza dei loro funzionari. L'Amministrazione notifica quindi all'Organizzazione le responsabilita' specifiche affidate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti nonche' le condizioni dell'autorita' che e' stata loro delegata; e
  • b)su una base annuale, informazioni riguardo ad ogni sistema di pulizie approvato, sottoposto a limitazioni o proibito ai sensi della sua legislazione nazionale;
  • 2)l'Organizzazione divulga con ogni mezzo appropriato, le informazioni che le sono state trasmesse ai sensi del paragrafo 1.);
  • 3)se dei sistemi anti-sporcizia sono approvati, registrati o accettati da una Parte, detta Parte sia fornisce, sia chiede ai fabbricanti di questi sistemi antisporcizia di fornire alle Parti che ne fanno domanda le informazioni pertinenti sulla base delle quali essa ha preso la sua decisione, ivi comprese le informazioni indicate all'Allegato 3, o altre informazioni che permettano di procedere ad una valutazione appropriata dei sistemi anti-sporcizia. Non viene fornita alcuna informazione tutelata dalla legge.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art9 · fonte del testo

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