[1]CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 2001 SUL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTI-SPORCIZIA NOCIVI PER LE NAVI.

[2]Notando che gli studi scientifici e le inchieste svolte dai Governi e dalle Organizzazioni Internazionali competenti hanno dimostrato che alcuni sistemi anti-sporcizia utilizzati sulle navi presentano un rischio di tossicita' notevole per alcuni organismi marini ecologicamente e economicamente importanti sui quali possono anche avere altri effetti cronici ed altresi' che il consumo di alimenti di origine marina contagiati potrebbe essere pericoloso per la salute dell'uomo, Notando, in particolare, le gravi preoccupazioni suscitate dai sistemi anti-sporcizia nei quali alcuni composti organostannici sono utilizzati come biocidi ed essendo convinte che l'introduzione di tali composti organostannici nell'ambiente marino deve essere gradualmente eliminata, Ricordando che al capitolo 17 del programma "Azione 21 " adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo e' stato domandato agli Stati di prendere provvedimenti per ridurre l'inquinamento causato dai composti organostannici presenti nelle vernici anti-sporcizia, Ricordando, altresi', che l'Assemblea dell'Organizzazione Marittima internazionale, con la sua risoluzione A. 895 ( 21), adottata il 25 novembre 1999 ha chiesto insistentemente al Comitato della protezione dell'ambiente marino ( MEPC) dell'Organizzazione di adoperarsi in vista dell' elaborazione al piu' presto di uno strumento mondiale giuridicamente obbligatorio per far fronte con urgenza agli effetti nocivi dei sistemi anti-sporcizia, Consapevole dell'approccio precauzionale stabilito ai sensi del Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e che e' menzionato nella risoluzione MEPC. 67 ( 37) adottato dal MEPC il 15 settembre 1995, Riconoscendo che e' importante proteggere l'ambiente marino e la salute dell'uomo dagli effetti nocivi dei sistemi anti-sporcizia, Riconoscendo che e' importante proteggere l'ambiente marino e la salute dell'uomo dagli effetti sfavorevoli di tali sistemi di pulizia, Riconoscendo altresi' che l'uso di sistemi anti-sporcizia destinati a prevenire l'accumulo di organismi sulla superficie delle navi ha una rilevanza cruciale per garantire l'efficacia del commercio e dei trasporti marittimi e per impedire la propagazione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni, Riconoscendo inoltre che e' necessario perseguire la messa a punto di sistemi anti-sporcizia efficaci e senza pericolo per l'ambiente e di incoraggiare la sostituzione di sistemi nocivi con sistemi che lo sono meno che sono preferibilmente non nocivi. Riconoscendo inoltre che e' necessario perseguire la messa a punto di sistemi di pulizie che siano efficaci e senza pericolo per l'ambiente e di incoraggiare la sostituzione di sistemi nocivi con sistemi che lo sono meno o che preferibilmente non siano nocivi.

[3]Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1 Obblighi Generali

  • 1)Ciascuna Parte alla presente Convenzione s'impegna a dare efficacia piena ed intera alle sue disposizioni al fine di ridurre o di eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi anti-sporcizia sull'ambiente marino e sulla salute dell'uomo.
  • 2)Gli Annessi fanno parte integrante della presente Convenzione. Salvo disposizione espressa contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento ai suoi Allegati.
  • 3)Nessuna disposizione della presente Convenzione e' interpretata nel senso di impedire, individualmente o congiuntamente, misure piu' rigorose destinate a ridurre o eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi anti-sporcizia sull' ambiente, in conformita' con il diritto internazionale.
  • 4)Le Parti si sforzano di cooperare al fine di garantire la messa in opera, il rispetto e l'applicazione effettiva della presente Convenzione.
  • 5)Le Parti s'impegnano a promuovere lo sviluppo continuo di sistemi di pulizia efficaci e senza pericolo per l'ambiente.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari