Articolo XIV Diritti e obblighi dei membri

  • a)Le Parti ed i Firmatari eserciteranno i diritti e adempiranno agli obblighi derivanti dall'A. rispettando pienamente e promuovendo i principi enunciati nel Preambolo e nelle disposizioni dell'A.
  • b)A tutte le Parti e tutti i Firmatari dovra' essere concesso di assistere e partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali essi hanno il diritto di essere rappresentati in conformita' alle disposizioni del presente A. e dell'A.O., ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata dall'I. o tenuta sotto i suoi auspici, indipendentemente dal luogo dove saranno tenute e in conformita' alle disposizioni che saranno prese dall'I. L'organo esecutivo dovra' assicurarsi che in virtu' delle disposizioni adottate da una Parte o da un Firmatario organizzatore di una riunione o di una conferenza, i rappresentanti di tutte le Parti e di tutti i Firmatari, aventi il diritto di parteciparvi, possano entrare e soggiornare nel Paese invitante per la durata della riunione o della conferenza.
  • c)Quando una Parte - o una persona fisica o giuridica ad essa soggetta - o un Firmatario si proponga di realizzare, di stabilire o di utilizzare installazioni relative a un s.s. e diverse da quelle del s.s. dell'I., al fine di soddisfare le esigenze proprie di pubblici servizi di telecomunicazioni nazionali, la Parte o il Firmatario interessato dovra' preventivamente consultare il C.d.G. il quale, sotto forma di raccomandazioni, esprimera' il suo punto di vista relativamente alla compatibilita' di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'I., dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale ai fini del suo s.s. esistente o programmato.
  • d)Quando una Parte - o una persona fisica o giuridica ad essa soggetta - o un Firmatario si proponga, isolatamente o congiuntamente, di realizzare, di acquistare o di utilizzare installazioni relative a un s.s. e diverse da quelle del s.s. dell'I. al fine di soddisfare esigenze proprie di pubblici servizi internazionali, la Parte o il Firmatario interessato dovra' preventivamente fornire ogni informazione all'A.d.P. e consultarla, per il tramite del C.d.G., al fine sia di assicurare la compatibilita' tecnica di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'I., dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale per il suo s.s. esistente o programmato, sia di evitare considerevoli pregiudizi economici al sistema mondiale dell'I. A seguito di questa consultazione l'A.d.P., tenuto conto del parere del C.d.G., esprimera', sotto forma di raccomandazioni, il suo punto di vista circa l'anzidetta compatibilita' nonche' sulla possibilita' per la quale l'esercizio o l'utilizzazione di dette installazioni vengano a compromettere lo stabilimento di collegamenti diretti di telecomunicazioni tra tutti i partecipanti a mezzo del s.s. dell'I.
  • e)Quando una Parte - o una persona fisica o giuridica soggetta alla sua sovranita' - o un Firmatario si proponga di realizzare, di acquistare o di utilizzare delle installazioni di un s.s. diverse da quelle del s.s. dell'I. per soddisfare le esigenze proprie per servizi di telecomunicazioni specializzati, la Parte o il Firmatario interessato dovra' preventivamente fornire ogni relativa informazione alla A.d.P. per il tramite del C.d.G. L'A.d.P., tenuto conto del parere del C.d.G., esprimera', sotto forma di raccomandazioni, il proprio punto di vista relativamente alla compatibilita' tecnica di dette installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione da parte dell'I. dello spettro delle frequenze radioelettriche e dello spazio orbitale per il suo s.s. esistente o programmato.
  • f)Le anzidette raccomandazioni della A.d.P. o del C.d.G. dovranno essere formulate nel termine di sei mesi dall'inizio della relativa procedura. A questo scopo l'A.d.P. potra' essere convocata in sessione straordinaria.
  • g)L'A. non sara' applicabile alla realizzazione, all'acquisizione o alla utilizzazione di installazioni di un s.s. diverso dall's.s. dell'I. e destinato esclusivamente a fini militari.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~artxiv · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari