Articolo XVIII Regolamento delle vertenze

  • a)Se non sara' risolta diversamente in un tempo ragionevole, ogni vertenza di natura giuridica insorta tra le Parti o tra l'I. ed una o piu' Parti relativa a diritti e obblighi derivanti dall'A. o alle obbligazioni assunte dalle Parti a sensi dell'articolo 14 o della lettera c) dell'articolo 15 dell'A.O. dovra' essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. Ogni vertenza di natura giuridica relativa ai diritti e alle obbligazioni derivanti dall'A. o dall'A.O. tra una o piu' Parti e uno o piu' Firmatari potra' essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. a condizione che la Parte o le Parti nonche' il Firmatario o i Firmatari lo consentano.
  • b)Se non sara' risolta diversamente in un tempo ragionevole, ogni vertenza di natura giuridica relativa a diritti e obblighi derivanti dall'A. o ad obbligazioni assunte dalle Parti a sensi della lettera c) dell'articolo 14 o della lettera c) dell'articolo 15 dell'A.O. insorta tra una Parte e uno Stato che ha cessato di essere Parte o l'I. e uno Stato che ha cessato di essere Parte e che sia insorta dopo che lo Stato ha cessato di essere Parte, sara' sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte lo consenta. Se uno Stato perde la qualita' di Parte o se uno Stato o un organismo di telecomunicazioni designato da uno Stato perde la qualita' di Firmatario dopo l'inizio della procedura arbitrale relativa ad una vertenza di natura giuridica nella quale era interessato, la procedura arbitrale sara' proseguita fino alla sua conclusione.
  • c)Ogni vertenza di natura giuridica derivante da accordi tra l'I. ed una qualsiasi Parte sara' decisa a mente del regolamento delle controversie contenuto in detti accordi. In mancanza di un tale regolamento e di una diversa soluzione e se le parti lo consentono, queste controversie saranno sottoposte alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~artxviii · fonte del testo

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