• a)Ogni Parte potra' intervenire nel procedimento nel quale sia presente il Firmatario da essa designato. Lo intervento dovra' essere notificato per iscritto al tribunale e alle altre parti del procedimento.
  • b)Una qualsiasi altra Parte o un qualsiasi altro Firmatario il quale ritenga di avere un apprezzabile interesse nella decisione della vertenza potra' chiedere al tribunale di essere autorizzato ad intervenire nel procedimento. Il tribunale potra' concedere l'autorizzazione se accertera' l'esistenza dell'apprezzabile interesse.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~annesso-c-art9 · fonte del testo

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