• a)Nei sessanta giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) dell'articolo 4, le parti convenute designeranno una persona a comporre il tribunale. Nel corso dello stesso periodo le parti convenute, congiuntamente o singolarmente, potranno inviare a ciascuna delle altre parti un atto di risposta a quello di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 contenente anche ogni domanda riconvenzionale dipendente dall'oggetto della vertenza. L'organo esecutivo provvedera' sollecitamente ad inviare copia di questo atto al presidente del gruppo di esperti.
  • b)Qualora le parti convenute non abbiano provveduto alla designazione della persona per la composizione del tribunale, il presidente del gruppo di esperti ne designera' una tra quelle proposte all'organo esecutivo secondo il precedente articolo 3.
  • c)Nei trenta giorni successivi alla loro designazione, i due esperti sceglieranno d'accordo una terza persona, tra quelle componenti il gruppo a sensi del precedente articolo 3, la quale assumera' le funzioni di presidente del tribunale. Nel caso in cui, nel termine anzidetto, non venga raggiunto l'accordo, ciascuno di essi potra' rivolgersi al presidente del gruppo, il quale, nel termine di dieci giorni, designera' un componente del gruppo di esperti - diverso da se stesso a fungere da presidente del tribunale.
  • d)Il tribunale e' costituito al momento della nomina del presidente.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~annesso-c-art5 · fonte del testo

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