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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea, con le seguenti modificazioni:
[9]L'ultimo comma dell'art. 6 e' modificato come segue:
[10]«Per l'apprestamento dei ricoveri nei fabbricati per uso di abitazione di nuova costruzione od in corso di costruzione, valgono le norme emanate col R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121».
[11]Il primo comma dell'art. 7 e' modificato come segue:
[12]«Alla esecuzione delle misure di protezione obbligatorie, di cui all'art. 3, concernenti la proprieta' privata immobiliare, provvedono i privati interessati a loro spese entro i limiti e con le modalita' stabilite dal R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV
[15]VITTORIO EMANUELE.
[16]MUSSOLINI - CIANO - LESSONA - SOLMI - DI REVEL - BOTTAI - COBOLLI-GIGLI - ROSSONI - BENNI - LANTINI - ALFIERI.
[17]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 2 ottobre 1937 al 9 maggio 2025
