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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989 · Legge 17 maggio 1991, n. 160
- Aggiornato al
- 23 maggio 1991
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE…
- Art. 2e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli…
- Art. 4per danni Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite…
- Art. 5ed Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non…
- Art. 6dei pagamenti relativi agli investimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro…
- Art. 8' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli4, 5, 6 e 7 del presente Accordo…
- Art. 9tra investitore e Parte Contraente ospitante 1. Le Controversie insorte tra una Parte…
- Art. 10tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative…
- Art. 11fra le Parti Contraenti Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate…
- Art. 12dell'Accordo Il presente Accordo verra' applicato a tutti gli investimenti effettuati a…
- Art. 13di Altre Norme 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da…
- Art. 14in vigore dell'Accordo Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le due…
- Art. 15e scadenza dell'Accordo 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per quindici anni a…
Altre partizioni dell’atto
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