• 1)Gli investimenti effettuati da cittadini e da persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti, beneficiano sul territorio dell'altro Stato Contraente di protezione e sicurezza costanti, piene ed intere, con esclusione di ogni misura ingiustificata o discriminatoria che possa portare nocumento, in fatto od in diritto, alla loro gestione, al loro mantenimento, al loro uso, al loro godimento, alla loro trasformazione od alla loro liquidazione, salvo riserva di provvedimenti necessari per la conservazione dell'ordine pubblico.
  • 2)Ciascun Stato Contraente non adottera' provvedimenti di esproprio, di nazionalizzazione, di requisizione ovvero ogni altro provvedimento il cui effetto sia quello di privare del possesso o della proprieta', direttamente od indirettamente, i cittadini e le persone giuridiche dell'altro.
  • 3)Qualora degli imperativi di pubblica utilita', di sicurezza o di interesse nazionale giustifichino deroghe al paragrafo 2 del presente Articolo, dovranno ricorrere le condizioni seguenti:
  • a)i provvedimenti siano adottati secondo procedura di legge;
  • b)i provvedimenti non siano discriminatori;
  • c)i provvedimenti siano corredati di immediate disposizioni che prevedano il pagamento di un indennizzo adeguato ed effettivo.
  • 4)L'ammontare adeguato dell'indennizzo corrispondera' al valore effettivo sul mercato degli investimenti interessati alla vigilia del giorno in cui i provvedimenti siano stati adottati o resi pubblici. Esso sara' determinato sulla base di regole o di usi internazionalmente riconosciuti. L'indennizzo e' pagato in valuta convertibile da stabilirsi di comune accordo. In mancanza d'accordo, esso e' pagato nella valuta nella quale l'investimento e' stato effettuato. Non appena determinato, l'indennizzo e' rapidamente pagato ed autorizzato al trasferimento. In caso di ritardo di pagamento, esso produrra' interessi al tasso interbancario applicabile alla valuta di pagamento nel Paese di origine dell'investitore alla data di effettiva attuazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
  • 5)I cittadini o persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti i cui investimenti abbiano subito perdite dovute a guerra od ogni altro conflitto armato, a rivoluzione, a stato di emergenza nazionale o rivolta avvenuti sul territorio dell'altro Stato Contraente, beneficeranno, da parte di quest'ultimo, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi propri cittadini o persone giuridiche, ovvero ai cittadini o persone giuridiche della Nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;335~accordo-art4 · fonte del testo

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